E’ una prestazione rivolta ai lavoratori attivi con un contratto di somministrazione determinato, indeterminato, apprendistato impiegati presso aziende in situazione di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro. Ha sostituito il Trattamento di integrazione salariale (TIS).
Requisito essenziale: aver maturato almeno 30 giornate lavorative.
L’assegno è erogato dalle agenzie di somministrazione pari all’80% della retribuzione del lavoratore sulla base dell’ultimo cedolino prima della riduzione d’orario. Detto importo comprende anche la contribuzione previdenziale.
L’assegno viene erogato fino alla scadenza del contratto di somministrazione.
La documentazione occorrente è:
– Copia verbale accordo Azienda utilizzatrice e organizzazioni sindacali
-\ Copia verbale accordo tra Agenzie del lavoro e organizzazioni sindacali
– Autorizzazione INPS erogazione CIG
– Ultima busta paga lavoratore
– Buste paga di ciascun lavoratore
– LUL
– Modelli Uniemens
– Copia bonifici pagamento stipendi
E’ possibile integrare la documentazione entro 90 giorni pena l’improcedibilità della domanda.
Possono essere effettuati dei controlli ad avvenuto rimborso con una selezione a campione.
Può essere presentato anche ricorso in casa di mancato accoglimento della domanda entro 90 giorni dalla comunicazione dell’esito.
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