L’articolo discute la figura del “facente funzione” di amministratore di condominio, introdotta dalla riforma del 2012. A differenza dell’amministratore di fatto pre-riforma, questa figura, priva di legittimazione giudiziale, ha poteri limitati e responsabilità ridotte. Le sue azioni dipendono dal consenso dei condomini, espresso individualmente o in assemblea. Non gode dei poteri di un amministratore nominato formalmente, ma può svolgere alcune funzioni analoghe, con precise limitazioni in ambito legale e finanziario. L’assemblea condominiale ha un ruolo cruciale nel definire le sue competenze e nel prevenire possibili controversie.